Sempre più frequentemente si dà il caso che alcuni fedeli ricorrano alla cremazione dei loro defunti. Pur tuttavia, per la Chiesa, l’inumazione del cadavere del defunto rimane la forma più idonea a significare la fede nella risurrezione della carne e solo in assenza di motivazioni contrarie alla fede, dopo la celebrazione delle esequie, permette la scelta della cremazione.
Tenendo conto delle indicazioni della Congregazione della Dottrina della Fede circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, ribadiamo che la prassi ordinaria per la sepoltura dei defunti è l’inumazione. Pertanto, i fedeli che vogliano ricorrere alla cremazione del corpo del loro caro defunto devono farlo, nel rispetto della volontà dell’estinto o almeno presumendo la sua non opposizione, solo dopo aver celebrato il rito delle esequie.
È possibile ricorrere alla celebrazione delle esequie, compresa l’Eucarestia, in presenza dell’urna cineraria, secondo quanto previsto nell’Appendice al Rito delle esequie ai nn. 187-188, solo per quei defunti deceduti fuori diocesi e il cui corpo sia stato cremato per gravi motivi senza che abbia avuto luogo la celebrazione delle esequie nella diocesi in cui è avvenuto il decesso.
Per i fedeli il cui corpo è stato cremato dopo la celebrazione del rito delle esequie nella diocesi in cui è avvenuto il decesso, si può celebrare l’Eucarestia in suffragio del defunto ma solo dopo che l’urna sia stata deposta al cimitero e non alla presenza dell’urna stessa.
Infine, in nessun caso è consentito ai fedeli conservare le urne con le ceneri dei loro cari nelle private abitazioni o in altri luoghi che non sia il cimitero. È vietata la dispersione delle ceneri e la loro conversione in oggetti e monili. Inoltre, è assolutamente vietato portare in Chiesa l’urna con le ceneri in occasione delle sante messe in suffragio del defunto, anche laddove si tratti del trigesimo o del primo anniversario.
Acerra, dalla sede episcopale, 5 settembre 2024
+ Antonio Di Donna